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Edilizia- Attività
TITOLI ABILITATIVI
Attività edilizia libera
Ai sensi dell'art. 5.14 delle NTA del RUE, come aggiornate in seguito all'approvazione in Consiglio comunale della Deliberazione n. 87 del 30 settembre 2010 (di recepimento del Decreto legge 25 marzo 2010 n.40 coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010 n.73 entrata in vigore il 26 maggio 2010, che sostituisce, all'art. 5, l'art.6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001), non sono soggetti a titolo abilitativo ma a semplice comunicazione i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al titolo I del Dlgs 42/2004 e gli immobili avente valore storico - architettonico individuati dal P.S.C., che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i pergolati come definiti nell'appendice "Definizioni", soggetti a parere della CQAP se in zona rurale;
e) i gazebo come definiti nell'appendice "Definizioni", solo se posti a distanza pari o superiore a 3 mt dai confini nel rispetto dell'abaco dei tipi edilizi;
f) box per la custodia di animali domestici di altezza inferiore a mt 1,80 e superficie inferiore a mq 8;
g) opere eseguite all'interno della proprietà privata, in ottemperanza a Ordinanze (Sindacali - Gestore servizi pubblici - Ufficio Tecnico Comunale), limitatamente alle opere oggetto della stessa, a meno che non sia diversamente specificato nella medesima Ordinanza;
h) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
i) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
La comunicazione, da inoltrare allo Sportello Unico per l'Edilizia almeno dieci giorni prima della posa dei manufatti, deve essere corredata da planimetria catastale e di R.U.E. con indicazione del punto di intervento, da documentazione fotografica con indicazione dei punti di vista e da elaborato grafico che evidenzi le dimensioni ed i materiali del/dei manufatto/i.
Allegati:
Deliberazione di Consiglio comunale n. 87/2010
Regolamento Urbanistico Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione aggiornato Ottobre 2010
Comunicazione di inizio attività <<indietro
Nel rispetto della normativa edilizia, sismica ed igienico sanitaria, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, purchè integrati o parzialmente integrati nella copertura di edifici e manufatti da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria:
- i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori;
- una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente;
- asseverazione del progettista, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.
Modulistica:
CIA_MOD A (.doc) - (.pdf)
CIA_MOD B (.doc) - (.pdf)
CIA_MOD C (.doc) - (.pdf)
Indicazioni applicative CIA
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) <<indietro
Sono obbligatoriamente assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività:
a. gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell'edificio, comportino aumento del numero delle unita' immobiliari ed implichino incremento dei parametri urbanistici;
b. gli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo;
c. gli interventi di completamento lavori di permessi di costruire o D.I.A. non ultimati limitatamente alle sole opere di finitura e/o leggere modifiche interne che non comportino variazioni alle destinazioni d’uso;
d. gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili classificati dal P.S.C. come “edifici di particolare interesse storico - culturale”, ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;
e. gli interventi di ripristino tipologico, se all'esterno dei Centri storici e qualora non determinino incremento del carico urbanistico;
f. le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate compreso apertura/modifica di passi carrai e tombinature di fossi/scoli;
g. gli interventi di ristrutturazione edilizia compreso gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, ad esclusione dei casi soggetti a Permesso di Costruire di cui all’art.5.19 del presente R.U.E;
h. gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla Legge Regionale n. 11/1998
i. i mutamenti di destinazione d’uso senza opere
j. gli interventi di demolizione (senza ricostruzione);
k. le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad impianti sportivi, senza creazione di volumetria;
l. l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
m. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all’Articolo 9, comma 1 della Legge n. 122/1989, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
n. le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dall’Articolo 5.23 dell’Appendice “Definizioni” al presente R.U.E ad esclusione degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, dei gazebo e dei porticati ai sensi del percedente art. 5.14;
o. significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola o ad opere edilizie che comportino scavi o riporti di profondità o altezza superiori a ml 0,50;
p. l’apposizione di cartelloni pubblicitari come definiti dal vigente Codice della Strada;
q. il recupero e risanamento delle aree libere;
r. le modifiche progettuali a D.I.A. di cui all’art. 18 della L.R. 31/02 di cui all'Articolo 5.28 - Variazioni essenziali, del presente R.U.E.
s. le variazioni in corso d'opera di cui all’art. 19 della L.R. 31/02 all'Articolo 5.27 - Variazioni minori in corso d’opera del presente R.U.E.
t. installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) di cui all’art.A.9.C.13 del presente R.U.E. ad esclusione di quelli compresi nelle aree ludiche senza fini di lucro e nelle aree pertinenziali degli edifici;
u. installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici a terra ad esclusione degli immobili in Centro storico e negli immobili e zone vincolati dal RUE, dal PSC e/o dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio.
La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce pertanto la denuncia di inizio attività con la sola esclusione degli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per i quali, ai sensi dell’art. 9 della LR 31/2002 e dell’art. 22 comma 3 del DPR 380/2011 è consentito fare ricorso in alternativa alla cosiddetta “super-dia”. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dall’art. 19 della legge 241/1990; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.
E’ stato sancito dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 che:
- la SCIA non sostituisce gli atti autorizzativi della amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e non sostituisce gli atti previsti dalla normativa antisismica;
- alle violazioni edilizie realizzate in assenza o difformità dalla SCIA si applica l’apparato sanzionatorio previsto dal DPR 380/2011 e dalle leggi regionali, oltre alle sanzioni penali introdotte dal comma 6 dell’art. 19 della legge 241/1990.
Allegato:
Modulo SCIA
Denuncia di inizio attività (DIA) <<indietro
Sono assoggettati a denuncia di inizio attività gli interventi da realizzare mediante “super-dia”, ai sensi dell’art. 9 della LR 31/2002 e dell’art. 22 comma 3 del DPR 380/2011, cioè come disciplinato dalle NTA del RUE di Bertinoro, gli interventi di trasformazione edilizia per i quali il P.U.A definisce le caratteristiche tipologiche, planivolumetriche, formali, costruttive. Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività presenta allo sportello unico per l’edilizia, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, la denuncia, accompagnata dalla documentazione di cui all’Articolo 5.24 delle NTA del R.U.E., e da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’Articolo 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati (P.S.C., P.O.C., P.U.A. e R.U.E.) e alla valutazione preventiva, ove acquisita. La denuncia di inizio attività è accompagnata, altresì, dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione. La denuncia di inizio attività deve contenere al momento della sua presentazione sia l’indicazione del direttore dei lavori sia il nominativo dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori, nonché la data di inizio dei lavori da prevedersi non prima di 30 giorni e non oltre un anno, dalla presentazione della denuncia stessa. Qualora per motivi di sicurezza o salute il richiedente dimostri la necessità di iniziare i lavori prima dei 30 giorni, può chiedere l’urgenza in base a cui gli uffici effettuano l’istruttoria della pratica e il sopralluogo se previsto ai sensi di legge nei tempi richiesti, previo nulla osta del Sindaco. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori, o comunque lo stato dei lavori entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Tale termine su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell’interessato. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nei termini è soggetta a nuova denuncia di inizio attività. Il responsabile dello sportello unico, ove entro il termine di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato la richiesta di integrazione della documentazione; il termine per l’inizio lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari; decorsi inutilmente 90 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale, la pratica verrà respinta d'ufficio; qualora il responsabile accerti la non ammissibilità della denuncia, notifica l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell’amministrazione comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.
Allegati:
dlgs_81_2008.pdf
Inizio_Lavori_DIA_aggiornatoDlgs812008.pdf
ModuloDIA_2007.pdf
ModuloDIA_2007_FINE-LAVORI.pdf
Permesso di costruire <<indietro
Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di:
a) nuova costruzione;
b) ampliamento;
c) ripristino tipologico;
d) ristrutturazione urbanistica;
e) modifiche progettuali consistenti in variazioni essenziali, relative ad intervento assoggettato a permesso di costruire.
f) ristrutturazione edilizia nei casi previsti dall'art. 5.17 delle NTA del RUE.
La domanda di permesso di costruire deve essere inoltrata al Comune dall'avente titolo, sulla base dell'apposita modulistica.
La domanda è accompagnata da una dichiarazione firmata dal progettista responsabile che asseveri la rispondenza dell'opera ai requisiti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali stabiliti dal R.U.E. e, ove del caso, dal P.O.C. e dal P.U.A., anche ai fini della responsabilità di cui all'Articolo 481 del Codice Penale. Nel caso di interventi su edifici o impianti preesistenti la dichiarazione comprende la dichiarazione di conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato.
Il dirigente del servizio Edilizia privata comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 241/1990.
Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento può richiedere, una sola volta, i documenti che integrino o completino la documentazione presentata. La richiesta produce l'effetto di interruzione del termine, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il Responsabile del procedimento acquisisce inoltre il parere della CQAP, nei casi in cui richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.
Nel caso in cui il tecnico asseveri il rispetto di tutti gli indirizzi dettati dal Capo 3.E delle NTA del RUE, i termini per la conclusione dell'istruttoria vengono ridotti a 45 giorni.
Per i seguenti progetti i termini per la conclusione dell'istruttoria sono aumentati a 120 giorni::
- progetti di intervento all'interno del centro storico, comportanti demolizione con ricostruzione di un numero di unità immobiliari superiore rispetto al numero precedente;
- progetti comportanti la realizzazione di una superficie utile superiore a mq 500 e/o a n. 8 unità immobiliari;
- permessi di costruire convenzionati con la realizzazione di opere pubbliche da cedere.
Il provvedimento finale, notificato all'interessato, é rilasciato o negato dal Dirigente del Servizio Edilizia privata entro quindici giorni dalla proposta del responsabile del procedimento e potrà essere ritirato previa corresponsione del contributo di costruzione quantificato dal responsabile del procedimento. Dell'avvenuto rilascio è data notizia all'Albo Pretorio.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta.
Allegato:
All 13 Fine lavori.pdf
All 12 Determinazione contributo costruzione.pdf
All11 clima.pdf
All10 Acustica.pdf
All 8 Inizio lavori.pdf
all 9 Dichiarazione impresa DIA.pdf
All 7 Impianti elettrici.pdf
All 6 Impianti termici.pdf
All 5 Legge 13.pdf
All 4 Linee elettriche.pdf
All 3 asseverazione.pdf
All 2 Atto notorio.pdf
All 1 DomandaPermessoCostruire.pdf
Elenco permessi di costruire rilasciati anno 2011
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE <<indietro
Il contributo di costruzione è dovuto al Comune dal proprietario dell'immobile o da colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la denuncia di inizio attività
Il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, e viene quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire, ovvero dall'interessato per gli interventi da realizzare con denuncia di inizio attività.
In relazione agli obiettivi del P.S.C. ed in conformità alle disposizioni ed ai criteri regionali di cui alle Delibere C.R. n. 849 e 850/1998 e alla Del. G.R. n. 21/2001, si applicano le riduzioni nel calcolo degli oneri dovuti in conformità a quanto deliberato nella Del. CC. 64/1998 nonché nei seguenti ulteriori casi:
a) In Centro storico sono gratuiti gli interventi di ristrutturazione edilizia per gli usi terziari e artigianto di servizio;
b) In Centro storico sono gratuiti gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora si proceda contestualmente al ripristino o manutenzione complessiva della facciata principale;
c) Ambiti soggetti a riqualificazione urbana
Per gli ambiti soggetti a riqualificazione urbana che vengono inseriti nella programmazione del primo P.O.C. (avente valore di P.P.A.) vengono ridotti gli oneri di urbanizzazione secondaria del 30%.
Oneri di urbanizzazione
Gli oneri di urbanizzazione costituiscono il contributo economico obbligatorio da versare integralmente al Comune da parte del soggetto interessato qualora non provveda direttamente alla realizzazione per l'urbanizzazione degli insediamenti, alla realizzazione di attrezzature e alla sistemazione di spazi collettivi.
Sono esentati dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dal pagamento degli oneri di urbanizzazione:
gli interventi esonerati per espressa previsione di Legge;
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (categorie di intervento: Manutenzione Ordinaria - Manutenzione Straordinaria - Restauro e risanamento conservativo) e tutte quelle che non comportino aumento del carico urbanistico.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del Permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della Denuncia di inizio attività. In caso di P.U.A., l'Amministrazione comunale e il privato richiedente in sede di convenzione urbanistica possono decidere il pagamento anticipato della quota intera (o parziale in caso di scomputo per realizzazione diretta di parte delle opere) degli oneri di urbanizzazione secondaria
Il Comune ha aggiornato con apposita deliberazione n.11 del 13.02.2007 le tabelle parametriche degli oneri, in applicazione delle deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850.
Allegati
Deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2007
Tabelle parametriche degli oneri per il Comune di Bertinoro
Costo di costruzione
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. e secondo le modalità definite dalla Del. C.C. n. 14/2000
La parametrazione del costo di costruzione per la determinazione della relativa quota di contributo è effettuata dal Comune con apposito atto. Tale parametrazione è effettuata secondo quanto stabilito dalla Regione con deliberazione C.R. 29 marzo 1999 n. 1108, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione; il riferimento base è rappresentato dai costi parametrici per l'edilizia agevolata.
Il Comune aggiorna annualmente i valori del costo di costruzione, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.
Allegati:
Deliberazione di Consiglio comunale n. 14/2000
Determinazione n. 42 del 15/02/2010 di aggiornamento del costo di costruzione per l'anno 2010
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ <<indietro
Comunicazione di fine lavori
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la fine dei lavori, fissato nel titolo abilitativo, salvo richiesta di nuovo permesso o denuncia per le opere non realizzate, deve essere comunicata per iscritto allo Sportello unico per l'edilizia la fine dei lavori, debitamente firmata dal titolare del permesso o della denuncia, dal progettista e dal direttore dei lavori, come da apposito modulo predisposto. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui al Titolo 7 delle NTA del RUE.
Allegato:
ModuloDIA_2007_FINE-LAVORI.pdf
Scheda tecnica descrittiva
Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono indicati:
i dati catastali e urbanistici utili alla esatta individuazione dell'unità stessa, con l'eventuale riferimento all'unità edilizia originaria;
i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;
i livelli di prestazione accertati per l'opera realizzata in ordine ai requisiti obbligatori, dichiarando la conformità dei livelli a quanto riportato nella relazione di progetto presentata per l'avvio del procedimento abilitativo all'intervento edilizio;
gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relative allo stesso immobile;
le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'immobile ai requisiti obbligatori.
La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso.
Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni previste dalla legge.
La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, nei casi previsti dall'art.5.35 delle NTA del RUE ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'Articolo 481 del Codice penale, da un professionista abilitato.
Tutti gli interventi non soggetti alla certificazione di conformità edilizia ed agibilità sono soggetti alla predisposizione della scheda tecnica descrittiva ai sensi della L.R. 31/2002.
Allegato:
Scheda_tecnica.pdf
Certificato di conformità edilizia ed agibilità
Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentatola DIA, ovvero i loro successori o aventi causa.
Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto ai commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo 7 delle NTA del R.U.E.
E' possibile richiedere il certificato di conformità edilizia e agibilità parziale relativo a singole unità immobiliari, così come catastalmente identificate, all'interno del medesimo intervento edilizio (permesso di costruire o D.I.A.), a condizione che:
venga prodotta una relazione da parte del tecnico progettista che indichi la consistenza delle opere non ultimate (mq. di SUL) , nonché la loro tipologia;
venga prodotta un'apposita fideiussione bancaria o assicurativa a tempo indeterminato, a garanzia del completamento dei lavori della parte di edificio non ultimato;
risultino completate tutte le opere relative alle parti comuni dell'edificio in particolare le sistemazioni esterne e le parti di accesso carrabile e pedonale all'edificio stesso.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati
attestazione versamento saldo contributo di costruzione
Lo sportello unico per l'edilizia comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, può richiedere documenti integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, che ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.
La conformità edilizia e agibilità attestata per "silenzio assenso" (trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta), non impediscono il sopralluogo di controllo.
Qualora il collaudo delle opere pubbliche non sia stato effettuato entro i termini stabiliti nella convenzione, è possibile rilasciare il Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità parziale nel caso in cui siano stati adempiuti gli altri impegni riportati nella presente convenzione e previa attestazione da parte del Soggetto attuatore, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa della regolare esecuzione dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione e dell'avvenuta attivazione e funzionamento delle reti tecnologiche.
Allegato:
Certificato_Conformita_Edilizia.pdf
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO <<indietro
Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;
b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 121 dell'1.2.2010.
Procedimento di autorizzazione sismica
Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.
L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dall'atto di indirizzo approvato con DGR n.121 dell'1.2.2010.
Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la documentazione di cui al comma 1 al Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli, la quale ne verifica la regolarità e completezza.
Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.
L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile del Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.
L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato per iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia.
Allegato:
Sismica_Completamento opere strutturali.pdf
Sismica_Attestazione rispondenza.pdf
Sismica_Allegato_B_C.pdf
Sismica_Modulo_D.pdf
Sismica_Modulo_F.pdf
Sismica_Modulo_E.pdf
Sismica_Modulo_B.pdf
REQUISITI TECNICI E RISPARMIO ENERGETICO <<indietro
I requisiti tecnici
I requisiti tecnici delle opere edilizie si articolano in:
- requisiti cogenti , obbligatori e tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e risparmio energetico.
- requisiti volontari tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie anche con riguardo agli aspetti della bioedilizia e della sostenibilità ambientale.
I requisiti tecnici vengono adottati dal Consiglio regionale con atti di indirizzo e coordinamento tecnico per assicurare una omogenea applicazione nei Comuni e un livello di prestazione minimo.
In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti cogenti e volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale 28/2/1995 n.593, 22/2/2000 n.268, 16/1/2001 n.21 limitatamente all'individuazione dei requisiti e al loro campo d'applicazione.
I requisiti di rendimento energetico e bioedilizia
Con Delibera dell'Assemblea Legislativa del 4/3/2008 n.156 è stato approvato "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici.
In seguito a tale atto di indirizzo, con atto deliberativo n. 75 del 14.07.2010 il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza il Regolamento per la Bioedilizia e il risparmio energetico allegato al RUE vigente quale variante specifica e integrata adottata con atto CC n. 130 del 28.12.2009. Nella seduta del 28.03.2012 la Giunta Comunale ha approvato le voci di rimborso spese per attività istruttoria e di controllo relativa a richieste di adesione al Regolamento per la bioedilizia e il risparmio energetico.
Allegati
Deliberazione di consiglio comunale n. 75/2010
Regolamento per la bioedilizia e il risparmio energetico
Deliberazione di giunta comunale n.33/2012
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI - "PIANO CASA" <<indietro
La Regione Emilia Romagna, a seguito del cosiddetto “Decreto Sviluppo” come convertito e modificato con legge 12 luglio 2011 n. 106, che all’art. 5, commi 9,10, 11 e 14 promuove la riqualificazione incentivata delle aree urbane, prevedendo una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1281 del 12 settembre 2011 ha stabilito che le misure di incentivazione delle aree urbane sono già contenute nella LR 6/2009 pervio recepimento negli strumenti urbanistici comunali. Pertanto nella Regione Emilia Romagna non trovano applicazione le disposizioni transitorie previste dall’art. 11 commi 11 e 14.
Allegati
Delibera di Giunta Regionale n. 1281/2011
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL DLGS 42/2004 <<indietro
Procedimento ordinario
Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del titolo III del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs 42/2004), gli interventi edilizi di trasformazione del territorio sono soggetti al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica Ambientale.
L'Autorizzazione Paesaggistica è rilasciata dal Capo del Settore Urbanistica a seguito del procedimento descritto all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali: esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio - invio alla Soprintendenza della documentazione - parere della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento dei documenti.
In caso di mancata risposta da parte della Soprintendenza, decorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza l'Amministrazione Comunale può comunque rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica.
L'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale diventa efficace decorsi 30 giorni.
Per una descrizione più dettagliata del procedimento, si può leggere la circolare della Regione Emilia Romagna del 31-12-2009 prot. 2009.0297808.
L'Autorizzazione Ambientale può essere necessaria:
- sia per interventi che non richiedono titolo edilizio (ad esempio per opere di manutenzione ordinaria che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, o in altri casi espressamente previsti dal D.Lgs 42/2004),
- - sia per interventi soggetti a Permesso di Costruire o DIA.
In questo secondo caso, poiché ai sensi dell'art. 146 co. 4 del D.Lgs. 146/2004, la Autorizzazione Paesaggistica deve costituire "un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio", i due procedimenti si coordinano in questo modo:
- Se l'intervento è soggetto a Permesso di Costruire, la Autorizzazione Paesaggistica Ambientale deve essere richiesta con separata istanza precedentemente o contestualmente rispetto al Permesso di Costruire, e deve sempre essere rilasciata PRIMA del Permesso di Costruire.
- Se l'intervento è soggetto a DIA, l'interessato può scegliere se presentare la DIA soltanto dopo il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica Ambientale, oppure se depositare contestualmente la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e la documentazione relativa alla DIA edilizia. Si precisa tuttavia che i due procedimenti non si svolgono in parallelo ma in maniera consecutiva: prima deve essere rilasciata la Autorizzazione Paesaggistica, poi la DIA viene inviata al tecnico istruttore per il controllo ai sensi dell'art. 13 della LR 31/2002. La data di inizio lavori deve essere fissata a non prima di 30 giorni dal rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.
L'Autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni dal rilascio, trascorso il quale l'esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Per le opere temporanee e stagionali, l'autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi (cfr. art.40-undecies della LR 20/2000 introdotto dalla LR 23/2009 del 30/11/2009).
Le Autorizzazioni Paesaggistiche finalizzate a interventi che richiedono successivo Permesso di Costruire o DIA, devono essere richieste dagli stessi soggetti aventi titolo ai sensi del RUE a richiedere il titolo edilizio.
Le Autorizzazioni Paesaggistiche aventi ad oggetto interventi che NON richiedono successivo titolo edilizio possono essere richieste, ai sensi dell'art. 146 co. 1 e 2, del D.Lgs. 42/2004, dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili od aree soggetti a Vincolo Paesaggistico.
Costi
Marca da bollo in valore corrente da apporre sull'istanza.
I diritti di segreteria si pagano in contanti, prima della presentazione della istanza.
Una seconda marca da bollo in valore corrente dovrà essere apposta sul provvedimento rilasciato, al momento del ritiro dell'atto.
Documentazione da allegare alla domanda
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento da realizzare (3 copie)
- elaborati grafici di progetto, con indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare (3 copie)
- stralcio cartografia vigente: PSC - RUE (2 copie)
- documentazione fotografica a colori del contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista (2 copie)
- dettagliata relazione relativa all'inserimento dell'intervento progettato nel contesto paesistico ambientale (o relazione semplificata redatta in base allo schema del DPCM 12.12.2005 (Modulo scheda semplificata della relazione paesaggistica DPCM 12.12.2005) (2 copie)
- fotocopia di documento di identità del richiedente.
Allegati:
Richiesta per autorizzazione paesaggistica
Procedimento semplificato
Il 10 settembre 2010 è entrato in vigore il nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n, 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 e recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".
Con la nuova procedura semplificata, il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda presentata per via telematica al Comune. Di questi 60 giorni, 30 sono a disposizione del Comune per l'istruttoria, 25 giorni sono riservati al Sovrintendente per esprimere il proprio parere vincolante, ovvero per il silenzio-assenso. Nei 5 successivi giorni, il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.
La nuova procedura prevede tre diverse semplificazioni:
documentale - la domanda per il rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta sulla base della scheda allegata al DPCM 12 dicembre 2005 "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata" da un tecnico abilitato che deve attestare:
- le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica;
- lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste;
- la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Procedurale:
1) l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica ed in caso comunica al richiedente che l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria;
2) nel caso in cui l'intervento sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento e, se occorre, richiede in un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta (il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta - decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento);
3) una volta avviato il procedimento di valutazione, l'amministrazione verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia:
in caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, viene dichiarata l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente;
in caso di esito positivo viene valutata la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento:
nel caso in cui tale valutazione sia negativa, l'amministrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento ed invia comunicazione, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni;
una volta esaminate le osservazioni, se continuano a persistere persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni (entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, l'interessato può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata).
4) In caso di valutazione positiva della conformità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione provvede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa.
5) Se anche la valutazione del soprintendente risulta essere positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.
6) In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine di 25 giorni l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione.
7) L'amministrazione deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne deve dare immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza.
8) Nel caso di valutazione negativa, il soprintendente deve adottare, entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Allegati:
scheda per autorizzazione paesaggistica semplificata
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
VERDE URBANO <<indietro
E' stato approvato, con Delibera di C.C. n. 53 del 21.07.2005 il Regolamento Comunale del Verde, lo strumento che disciplina la tutela del verde pubblico e privato e le modalità di abbattimento delle piante e le essenze più idonee da piantumare. Con deliberazioni di C.C. n. 10 del 21.02.2011 è stato modificato il Regolamento.
Allegati
Regolamento del verde vai alla sezione Statuto e Regolamenti / Urbanistica ed edilizia
Domanda di abbattimento alberature
REGOLAMENTO DI IGIENE <<indietro
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107/2009 della seduta 22.10.2009, è stata approvata la revisione al Titolo I del Regolamento d'Igiene pubblicata il 27.10.2009. Il Regolamento entrerà in vigore il 21.11.2009. Per i titoli non sostituiti continua ad essere in vigore il Regolamento di igiene approvato il 10/07/1984.
Allegati:
Sommario
Titolo 1
Titolo 1,2
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 3,2
Titoli 4 e 5
Variazione del 15/10/2009
DCC_9_2009_Tipologia chioschi piadina
Allegato_Tipologia_chioschi_piadina
DIRITTI DI SEGRETERIA <<indietro
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 02 febbraio 2007 è stato aggiornato il Regolamento per il pagamento dei diritti di Segreteria di spettanza totale dell'Ente.
Dal 1 aprile 2012 sono vigenti i Diritti di segreteria come riportati nelle Tabelle A, B e C allegate alla
delibera di Giunta Comunale n. 32/2012.
Allegati
Tabelle A, B, C allegate alla DGM 32/2012
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